ANM - Associazione Nazionale Magistrati

Dedica

Modalità di esercizio del voto

[martedì 31 gennaio 2012] - fonte: Notizie

elezioni_small

Lo statuto, all'art. 27 comma 3, prevede che "ciascun socio dell'Anm può votare in uno qualsiasi degli uffici sezionali e sottosezionali, indipendentemente dall'appartenenza, purché munito del certificato elettorale - che l'ufficio ritira dopo la votazione".

Il certificato elettorale potrà essere ritirato anche presso il seggio elettorale immediatamente prima della votazione. In tal caso però sarà possibile votare solo presso la sezione di appartenenza.

Qualora un socio si recasse presso uno qualunque dei seggi elettorali senza essere munito del certificato, l'ufficio elettorale sezionale o sottosezionale potrà ammetterlo al voto solo ed esclusivamente previa autorizzazione da parte della segreteria generale dell'Anm che ne accerterà i requisiti necessari all'esercizio del voto e previo rilascio, sotto la propria responsabilità, di una dichiarazione dalla quale risulti che non ha votato presso altra sezione.

Potranno inoltre essere ammessi al voto i magistrati non iscritti all'Anm che si iscrivano al momento rilasciando la delega per il pagamento della quota. Tali deleghe dovranno essere allegate a tutto il materiale elettorale (inviato alla sede centrale Anm) accertandosi che siano complete del numero di partita di stipendio, in assenza del quale l'iscrizione non potrà essere considerata valida. Il nuovo socio, che sarà compiutamente identificato, rilascerà, sotto la sua personale responsabilità, una dichiarazione dalla quale risulti che non ha votato presso altra sezione.