Anm - Assemblea generale dei soci
L'assemblea generale è uno
degli organi centrali dell'Associazione nazionale magistrati.
Composizione e
attribuzioni
L'Assemblea generale si compone di tutti i soci iscritti
ed aventi diritto al voto.
Essa è l'organo supremo deliberante dell'Associazione su tutte le
materie inerenti agli scopi sociali di cui all'art. 2.
Ogni socio può ricorrere all'Assemblea per l'annullamento, la
revoca o la modifica delle deliberazioni degli altri Organi
centrali dell'Associazione.
L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto
dell'Associazione ove non sia stata espressamente convocata a tale
scopo.
Convocazione
dell'Assemblea
L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, in
Roma ogni due anni, per l'approvazione del rendiconto
finanziario e per la discussione di eventuali altri
argomenti.
L'Assemblea può essere convocata anche, in via straordinaria, in
qualsiasi sede, su deliberazione del Comitato direttivo centrale.
Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta di almeno tre
Sezioni o di almeno duecentocinquanta soci, per una data che non
superi i quaranta giorni dalla richiesta.
Lo statuto dell'Anm, dall'art. 13 all'art. 20,
ne regola competenze, costituzione e svolgimento.